Fondi a dislivello naturale - Muro di sostegno del fondo superiore e di divisione tra i due immobili - Presunzione di proprietà esclusiva del titolare del fondo superiore - Limiti.
In tema di fondi posti a dislivello naturale, il muro che assolve alla duplice funzione di sostegno del terreno superiore con la parte bassa e di divisione tra i due immobili con la parte alta si presume di proprietà esclusiva del titolare del fondo superiore, dalle fondamenta sino al livello del piano di campagna di tale fondo, e di proprietà comune tra i titolari dei terreni finitimi, nella parte sovrastante il detto livello.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29108 del 11/11/2019 (Rv. 656239 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0887