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Diritto di accedere o di passare nel fondo del vicino – Cass. n. 20555/2021

Proprietà' - limitazioni legali della proprietà' - accesso al fondo - Diritto di accedere o di passare nel fondo del vicino - Applicabilità ai rapporti condominiali - Condizioni - Fattispecie.

 

Il proprietario di un appartamento, in base all'art. 843, comma 1, c.c., applicabile anche al condominio di un edificio, può esercitare il diritto di accedere o di passare negli appartamenti dei vicini (o nelle cose comuni) - a loro volta gravati da una corrispondente obbligazione "propter rem" - solo se ciò sia necessario al fine di realizzare o di riparare un bene o un'opera che sia di sua esclusiva proprietà ovvero comune. (La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha ritenuto insussistente il diritto di accesso finalizzato alla riparazione di un bene - una canna fumaria - la cui proprietà, o comproprietà, in capo alla società che aveva agito in giudizio era stata esclusa).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20555 del 19/07/2021 (Rv. 661929 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0843

 

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