Deduzione da parte del convenuto di acquisto per usucapione – Cass. n. 25865/2021
Proprietà - azioni a difesa della proprietà - rivendicazione (nozione, differenze dall'azione di regolamento dei confini e distinzioni) - prova - Azione di rivendicazione - Deduzione da parte del convenuto di acquisto per usucapione - Onere della cd. "probatio diabolica" incombente sull'attore - Attenuazione.
Nell'azione per rivendicazione l'onere della cd. "probatio diabolica" incombente sull'attore si attenua quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo d'acquisto, quale l'usucapione, che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell'attore; in siffatta evenienza detto onere può ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere.
Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Ordinanza n. 25865 del 23/09/2021 (Rv. 662260 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0922, Cod_Civ_art_0948, Cod_Civ_art_1158, Cod_Civ_art_2697
Corte
Cassazione
25865
2021