Skip to main content

Deduzione da parte del convenuto di acquisto per usucapione – Cass. n. 28865/2021

Proprieta' - azioni a difesa della proprieta' - rivendicazione (nozione, differenze dall'azione di regolamento dei confini e distinzioni) - prova - Deduzione da parte del convenuto di acquisto per usucapione - Onere della cd. "probatio diabolica" incombente sull'attore - Attenuazione - Condizioni.

 

Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 28865 del 19/10/2021 (Rv. 662516 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0922, Cod_Civ_art_0948, Cod_Civ_art_1158, Cod_Civ_art_2697

 

Corte

Cassazione

28865

2021