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Onere probatorio incombente sull'attore – Cass. n. 1569/2022

Proprietà - azioni a difesa della proprietà - rivendicazione (nozione, differenze dall'azione di regolamento dei confini e distinzioni) - prova - Azione di rivendicazione - Onere probatorio incombente sull'attore - Provenienza del bene rivendicato dallo stesso titolo dei convenuti - Attenuazione dell'onere probatorio - Fattispecie in tema di comune titolo divisorio.

 

In caso di azione di rivendica, la portata dell'onere probatorio a carico dell'attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto attenuato il rigoroso regime probatorio della rivendicazione, nella ipotesi di provenienza del bene rivendicato dallo stesso titolo dei convenuti, un atto di divisione, atteso che quest'ultimo ha valore probatorio nella controversia sulla proprietà tra i condividenti o i loro aventi causa, con la conseguenza che la divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, postula il riconoscimento dell'appartenenza dei beni in comunione)

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1569 del 19/01/2022 (Rv. 663812 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0948, Cod_Civ_art_1111, Cod_Civ_art_2697

 

Corte

Cassazione

1569

2022