Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale e dei regolamenti edilizi – Cass. n. 3241/2022
Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - distanze legali (nozione) - nelle costruzioni - stabilite in misura diversa - rinvio del codice ai regolamenti edilizi - Distanze - Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale e dei regolamenti edilizi - Valenza integrativa dell'art. 873 c.c. - Natura regolamentare di entrambi - Conseguenze - Subordinazione delle stesse alle sole norme di rango primario - Prevalenze delle relative prescrizioni secondo il criterio della successione temporale.
In tema di distanze, sia le norme tecniche di attuazione dei piani regolatori generali, sia i regolamenti edilizi comunali hanno valenza integrativa dell'art. 873 c.c. e natura regolamentare o di atti amministrativi generali, sicché sono subordinati solamente alle norme di rango primario in esecuzione delle quali sono stati emanati. Ne consegue che la prevalenza delle diverse prescrizioni è, in materia, affidata essenzialmente ad un criterio di successione temporale delle norme locali.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 3241 del 02/02/2022 (Rv. 663691 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0871, Cod_Civ_art_0872, Cod_Civ_art_0873