Proprietà - acque - scolo delle acque - deflusso naturale - in genere - Scolo delle acque - Disciplina ex art. 913 c.c. - Presupposti - Opere di canalizzazione - Applicabilità - Esclusione.
In materia di acque, l'art. 913 c.c., nel porre a carico dei proprietari del fondo inferiore e di quello superiore l'obbligo di non alterare la configurazione naturale del terreno onde evitare di rendere più gravoso ovvero di ostacolare il naturale deflusso delle acque a valle, pone un limite legale al diritto di proprietà che opera solo se si riferisce allo scolo naturale delle acque, rispetto al quale postula il mantenimento della soggezione naturale del fondo inferiore nei riguardi di quello superiore, senza estendersi, invece, alle ipotesi di scolo provocato dall'uomo con la realizzazione di una apposita rete irrigua.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 37307 del 20/12/2022 (Rv. 666379 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0913
Corte
Cassazione
37307
2022