Rapporti di vicinato - distanze legali (nozione) - nelle costruzioni - Violazione delle distanze nelle costruzioni - Risarcimento del danno - Criteri di determinazione.
In caso di violazione delle distanze, il giudice, nel liquidare in via equitativa il danno, deve indicare, almeno sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno, tenendo conto della riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che devono essere allegati e provati dall'attore anche in via presuntiva. Non costituisce parametro per determinare il danno risarcibile la modifica dello stato dei luoghi o la complessità delle opere di ripristino, che sono poste a carico dell'autore della violazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18108 del 23/06/2023 (Rv. 668333 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_0873