Proprietà - limitazioni legali della proprietà Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18676 del 03/07/2023 (Rv. 668395 - 01)
Rapporti di vicinato - norme di edilizia - posizioni soggettive del privato - Regolamento edilizio - Prescrizione di distanza minima tra fabbricati anche nel caso in cui siano interposte strade o aree pubbliche - Previsione non integrativa delle disposizioni del codice civile sui rapporti di vicinato - Conseguenze - Esclusione della riduzione in pristino.
In tema di rapporti di vicinato, la tutela della riduzione in pristino nel caso di violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni contenute in leggi speciali e in regolamenti edilizi locali è accordata solo quando le disposizioni violate abbiano carattere integrativo delle norme del codice civile e si riferiscano a edifici non confinanti con vie o piazze pubbliche, con la conseguenza che, in relazione a questi ultimi, la riduzione in pristino è esclusa nel caso in cui la distanza tra essi è inferiore a quella stabilita nei regolamenti edilizi locali.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18676 del 03/07/2023 (Rv. 668395 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_873, Cod_Civ_0art_0879, Cod_Civ_art_0872