Rapporti di vicinato - aperture (finestre) - veduta (nozione, caratteri, distinzioni) - distanze legali - delle costruzioni dalle vedute - in genere - Diritto di proprietà - Acquisto automatico della servitù di veduta sul fondo confinante - Esclusione - Conseguenze - Esistenza di vedute a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 905 c.c. - Presupposti.
In materia di luci e di vedute, il diritto di proprietà di un immobile fronteggiante il fondo altrui non può attribuire, in assenza di titoli specifici (negoziali o originari, come l’usucapione), l'acquisto automatico della servitù di veduta, la quale suppone l'esistenza, per la prescritta durata ventennale, di aperture che consentano l'inspectio e la prospectio nel fondo confinante e che siano poste a distanza inferiore di quella prescritta dall'art. 905 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 33134 del 29/11/2023 (Rv. 669439 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0832, Cod_Civ_art_0905, Cod_Civ_art_0907, Cod_Civ_art_1158