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Limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 236 del 04/01/2024 (Rv. 669917-01)

Distanze legali (nozione) - nelle costruzioni - stabilite in misura diversa - in genere - Distanze tra costruzioni inferiori a quelle previste dall'art. 9, commi 1 e 2, del d.m. n. 1444 del 1968 - Ammissibilità ex art. 9, comma 3, del d.m. n. 1444 del 1988 - Condizioni - Conseguenze - Nuovo fabbricato costruito in un isolato già edificato - Esclusione.

In materia di distanze tra costruzioni, agli effetti dell'art. 9, comma 3, del d.m. n. 1444 del 1968, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi di tale norma soltanto a condizione che sia stato approvato un apposito piano particolareggiato o di lottizzazione esteso all'intera zona, Analizzato a rendere esecutive le previsioni dello strumento urbanistico generale, contenente le disposizioni planivolumetriche degli edifici previsti nella medesima zona ed avente ad oggetto la realizzazione contestuale di ”gruppi di edifici”, e cioè di una pluralità di nuovi fabbricati, rimanendo perciò estranea a tale fattispecie l'ipotesi della realizzazione di un unico nuovo fabbricato che si sia inserito nel contesto di un isolato già edificato.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 236 del 04/01/2024 (Rv. 669917-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0873