Criterio della prevenzione (costruzione sul confine o con distacco) - Sopraelevazione - Nuova costruzione - Conseguenze - Inapplicabilità del diritto di prevenzione e obbligo del rispetto delle distanze dalle costruzioni del confinante.
La sopraelevazione deve essere considerata, a tutti gli effetti, come nuova costruzione e può essere quindi eseguita solo con il rispetto della normativa sulle distanze legali dalle costruzioni esistenti sul fondo confinante; in tal caso, risulta inapplicabile il criterio della prevenzione, che si esaurisce, invece, con il completamento, dal punto di vista strutturale e funzionale, della prima costruzione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12292 del 07/05/2024 (Rv. 671489-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0873