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Limitazioni legali della proprieta' - rapporti di vicinato - distanze legali (nozione) - nelle costruzioni - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12292 del 07/05/2024 (Rv. 671489-01)

Criterio della prevenzione (costruzione sul confine o con distacco) - Sopraelevazione - Nuova costruzione - Conseguenze - Inapplicabilità del diritto di prevenzione e obbligo del rispetto delle distanze dalle costruzioni del confinante.

La sopraelevazione deve essere considerata, a tutti gli effetti, come nuova costruzione e può essere quindi eseguita solo con il rispetto della normativa sulle distanze legali dalle costruzioni esistenti sul fondo confinante; in tal caso, risulta inapplicabile il criterio della prevenzione, che si esaurisce, invece, con il completamento, dal punto di vista strutturale e funzionale, della prima costruzione.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12292 del 07/05/2024 (Rv. 671489-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0873