Avvocati Stabiliti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 marzo 2017, n. 27
Avvocati Stabiliti: i due presupposti dell’abuso del diritto comunitario
I cittadini comunitari hanno il diritto di scegliere, da un lato, lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale e, dall’altro, quello in cui hanno intenzione di esercitare la loro professione. L’abuso di tale diritto richiede la presenza di un elemento oggettivo (lo scopo perseguito dalla normativa dell’Unione non deve essere stato raggiunto, nonostante il rispetto formale della medesima) e di un elemento soggettivo (deve emergere una volonta` di ottenere un vantaggio indebito). In assenza di tali presupposti, la domanda di iscrizione dell’Abogado nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti non puo` essere legittimamente respinta ma deve essere accolta in forza del principio comunitario del mutuo riconoscimento del titolo presentato dal migrante. Resta peraltro fermo il potere-dovere del COA di verifica dei requisiti per l’iscrizione nell’Albo ordinario degli avvocati, da esercitarsi al momento della richiesta dell’avvocato stabilito di accedere a detto Albo decorso il triennio di cui all’art. 12 del D.Lvo n. 96/2001.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 marzo 2017, n. 27