Avvocati stabiliti: la dispensa dalla prova attitudinale
L’art. 22 D.Lgs. n. 206/2007 non ha implicitamente abrogato il meccanismo di dispensa dalla prova attitudinale di cui agli artt. 12 e 13 del D. Lgs. 96/2001, sicché per l’accesso alla professione di avvocato all’esito di un periodo di stabilimento resta ferma – pur dopo il 2007 – la doppia via dell’integrazione all’esito del superamento della prova attitudinale, e dell’integrazione a seguito di dispensa dalla prova medesima (Nel caso di specie, la Procura Generale aveva impugnato la delibera con la quale il COA aveva dispensato un Abogado dalla prova attitudinale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso in parte qua).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2017, n. 97