Il COA di Taranto formula quesito in merito alla possibilità di iscrivere nella sezione speciale Avvocati stabiliti del locale Albo degli Avvocati un soggetto che risulta già iscritto nel Registro dei praticanti tenuto dal medesimo Ordine.
Le due iscrizioni corrispondono a due diversi status e a diverse possibilità di accesso o esercizio della professione forense, i quali tuttavia non paiono necessariamente alternativi o incompatibili tra loro.
Pertanto, il praticante può mantenere l’iscrizione nel registro e, ove ne abbia titolo, stabilirsi in Italia ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 96/2001.
Consiglio nazionale forense, parere n. 51 del 20 ottobre 2019