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Avvocati stabiliti: il COA deve tutelare la funzione giudiziaria, al fine di evitare che operino in Italia soggetti scarsamente qualificati

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Di Maggio), sentenza n. 221 del 30 novembre 2021

 

In tema di avvocati stabiliti, è compito del Consiglio dell’Ordine apprestare tutela alla funzione giudiziaria in Italia, ossia evitare che operino soggetti scarsamente qualificati o che siano all’oscuro delle peculiarità del diritto italiano. Nell’esaminare la domanda di dispensa dalla prova attitudinale, pertanto, il COA deve procedere a verificare -attraverso i propri ampi poteri istruttori- che l’avvocato stabilito abbia concretamente operato sul foro nazionale con atti o attività stragiudiziali documentate e riferite ad un periodo di tempo privo di rilevanti interruzioni, giacché la “attività stabile e continua” deve essere apprezzata tenuto conto della durata, frequenza, periodicità e continuità delle prestazioni erogate nonché del numero di clienti e del giro di affari realizzato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Di Maggio), sentenza n. 221 del 30 novembre 2021