Avvocati stabiliti - Elenco difensori di Ufficio - risposta negativa
Si chiede (da parte del COA Cremona) se possano essere inseriti nell’elenco dei difensori d’ufficio gli avvocati iscritti nell’elenco degli “stabiliti”, alla luce della declaratoria di incostituzionalità (sent. 106/2010 della Corte Cost.) dell’art. 8, 2° comma, RDL 27/11/33 n. 1578 nella parte in cui si riferiva alla possibilità di nominare il praticante abilitato come difensore d’ufficio in quanto “non ha percorso l’intero iter abilitativo alla professione”. Consiglio Nazionale Forense (Rel. Cons. Picchioni), parere 24 ottobre 2012, n. 61
Consiglio Nazionale Forense (Rel. Cons. Picchioni), parere 24 ottobre 2012, n. 61
Ai sensi dell’art. 6 L. 2/2/2001 n. 96 per l’esercizio permanente in Italia della professione di avvocato i cittadini degli stati membri aventi i requisiti possono iscriversi in una sezione speciale dell’albo costituita nella circoscrizione del Tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza. Ai sensi del successivo art. 8, gli avvocati c.d. stabiliti, nell’esercizio dell’attività relativa alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali e amministrativi possono agire solo di concerto con un professionista abilitato secondo un’intesa risultante da una scrittura privata autenticata o da una dichiarazione resa da entrambi al Giudice adito antecedentemente alla costituzione.
L’avvocato stabilito gode quindi di uno status abilitativo limitato necessitando dell’integrazione dei poteri – che si realizza con l’affiancamento ad un professionista abilitato – per quanto riguarda l’attività giudiziale (l’attività stragiudiziale essendo liberamente esercitabile ex art. 10 L. 96/2001).
La difesa d’ufficio, costituendo tipica attività giudiziale nell’ambito penale, postula necessariamente una piena capacità processuale tale da consentire di esercitare senza limiti, nell’interesse del cliente, tutti i diritti e le facoltà proprie del ministero di difensore.
Tale legittimazione è sicuramente carente nell’avvocato stabilito che, dovendo agire d’intesa con altri avvocati pienamente abilitati, potrebbe privare il proprio assistito dell’effettività della difesa a causa della necessità di acquisire di volta in volta (tramite l’intesa) l’integrazione dei propri poteri.
La limitazione dello stato abilitativo professionale induce ulteriormente a ritenere l’insussistenza di quelle competenze specifiche che, secondo l’espresso criterio di cui all’art. 97 c.p.p., presiedono alla formazione degli elenchi dei difensori d’ufficio per l’iscrizione ai quali è necessario quel “quid pluris” costituito dal conseguimento dell’attestazione di idoneità rilasciato dal C.O.A.
Al quesito deve quindi fornirsi risposta negativa.