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L’iscrizione dell’avvocato stabilito nell’albo cassazionisti

L’abilitazione al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni superiori conseguita in uno Stato membro non comporta l’iscrizione automatica o di diritto dell’avvocato stabilito nell’omonimo albo speciale…. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 41 del 29 aprile 2022

 

L’abilitazione al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni superiori conseguita in uno Stato membro non comporta l’iscrizione automatica o di diritto dell’avvocato stabilito nell’omonimo albo speciale forense italiano, essendo infatti a tal fine necessario, ex art. art. 9 D.Lgs. n. 96/2001, che l’avvocato stabilito: 1) dimostri di aver esercitato la professione di avvocato per almeno otto anni in uno o più Stati membri, tenuto conto anche dell’attività professionale eventualmente svolta in Italia; 2) successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell’Avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi dell’art. 22, comma 2, della L. n. 247/2012. Solo a seguito di tale iscrizione nell’albo speciale, l’avvocato stabilito potrà esercitare dinanzi alle giurisdizioni superiori, ma con il titolo professionale di origine e come avvocato stabilito (dunque d’intesa con un professionista iscritto all’albo speciale).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 41 del 29 aprile 2022