Avvocati stabiliti: il COA territoriale deve tutelare la funzione giudiziaria, al fine di evitare che operino in Italia soggetti scarsamente qualificati sentenza n. 164 del 3 ottobre 2022
In tema di avvocati stabiliti, è compito del COA territoriale apprestare tutela alla funzione giudiziaria in Italia, ossia evitare che operino soggetti scarsamente qualificati o che siano all’oscuro….Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Standoli), sentenza n. 164 del 3 ottobre 2022
In tema di avvocati stabiliti, è compito del COA territoriale apprestare tutela alla funzione giudiziaria in Italia, ossia evitare che operino soggetti scarsamente qualificati o che siano all’oscuro delle peculiarità del diritto italiano. Nell’esaminare la domanda di dispensa dalla prova attitudinale, pertanto, il COA deve procedere a verificare -attraverso i propri ampi poteri istruttori- che l’avvocato stabilito abbia concretamente operato sul foro nazionale con atti o attività stragiudiziali documentate e riferite ad un periodo di tempo privo di rilevanti interruzioni, giacché la “attività stabile e continua” deve essere apprezzata tenuto conto della durata, frequenza, periodicità e continuità delle prestazioni erogate nonché del numero di clienti e del giro di affari realizzato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Standoli), sentenza n. 164 del 3 ottobre 2022