1-Sanzione irrogata dal C.d.O. su distinti addebiti - obbligo del C.N.F. 2-Determinazione della sanzione - Attenuanti - Situazione familiare. 1-Nel caso in cui la sanzione inflitta dal C.d.O. risulti essere adottata a seguito di quattro distinti addebiti e, in sede di gravame, il C.n.f. pronunci per due di questi il proscioglimento (sulla base della mancanza di prova dei fatti addebitati) e per uno (dichiari la esigua rilevanza in sede disciplinare), è obbligo dello stesso Consiglio nazionale ridurre la sanzione inflitta. 2-Nella determinazione della sanzione da infliggere avverso il professionista che abbia posto in essere un comportamento disciplinarmente rilevante può tenersi conto della particolare grave situazione familiare in cui lo stesso si trovava. (Nella specie la pena della radiazione è stata sostituita con la sospensione per anni uno). (C.N.F. - 11 LUGLIO 1996, N. 94 - Pres. F.f. Panuccio - Rel. Casalinuovo - P.M. Iannelli (parz. Conf.) (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 10 ottobre 1994).