L’obbligo di formazione (assistito da sanzione) è conforme a Costituzione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 luglio 2016, n. 218
La previsione regolamentare in tema di obbligo di formazione (con relative sanzioni disciplinari, poste a tutela della sua effettività) non è in contrasto con l’art. 23 né con l’art. 33 della Costituzione non potendosi riconoscere nella stessa né una previsione patrimoniale imposta né una disposizione per la conservazione dell’iscrizione nell’albo professionale ma, esclusivamente, una condizione per l’accesso.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 luglio 2016, n. 218