Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Patelli), sentenza n. 15 del 1 febbraio 2021
In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adegeffettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio la presenza o assenza di precedenti disciplinari.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Patelli), sentenza n. 15 del 1 febbraio 2021