Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 29 del 20 febbraio 2021
Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, gli elementi valutati in concreto per la determinazione della specie e dell’entità della sanzione non attengono all’ “an” o al “quomodo” della condotta, ma solamente alla valutazione della sua gravità e devono, in sostanza, reputarsi quali meri parametri di riferimento a questo solo scopo, in quanto tali analoghi a quelli previsti dagli artt. 133 e 133 bis c.p.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 29 del 20 febbraio 2021