Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Iacona), sentenza n. 183 del 25 ottobre 2021
In tema di sanzione disciplinare, qualora vi sia contrasto tra motivazione e dispositivo della decisione, prevale quest’ultimo, del quale è data lettura immediata alle parti all’esito del dibattimento. In ogni caso, il contrasto stesso non comporta nullità alcuna della decisione stessa, ben potendo il CNF, quale giudice di legittimità e merito, rideterminare la sanzione da comminare per la violazione contestata (Nel caso di specie, la motivazione faceva riferimento all’avvertimento, mentre il dispositivo comminava all’incolpato la sanzione della censura).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Iacona), sentenza n. 183 del 25 ottobre 2021