La delibera di apertura del procedimento interrompe la prescrizione anche se non notificata
Il termine di prescrizione dell’azione disciplinare si interrompe a seguito della notifica all’incolpato della delibera di apertura del procedimento disciplinare ovvero del compimento di altri atti propulsivi del procedimento, come la delibera di rinvio a giudizio dell’incolpato; tali atti devono ritenersi idonei a determinare l’effetto interruttivo della prescrizione, a prescindere dalla loro successiva notifica al professionista, essendo sufficiente il solo compimento degli stessi quale manifestazione di volontà di procedere.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 novembre 2014, n. 153