Prescrizione disciplinare: di per sé irrilevante il dies a quo, ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 12 giugno 2019
La vecchia disciplina prescrizionale (art. 51 RDL n. 1578/1933) si applica pure agli illeciti deontologici costituenti reato commessi (se istantanei) o comunque iniziati (se permanenti/continuati) prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina prescrizionale (art. 56 L. n. 247/2012), anche qualora il relativo dies a quo fosse differito per pregiudizialità penale al periodo di vigenza di quest’ultima disciplina prescrizionale.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 12 giugno 2019
Riferimenti normativi: l_247_2012_56