13/07/1994 070/94-Prescrizione azione disciplinare - decorrenza Il termine di prescrizione quinquiennale dell'azione disciplinare previsto dall'art. 51 del R.D.L., 27 novembre 1933, n. 1578 decorre dal giorno del fatto, allorchè l'illecito si esaurisce nell'ambito desciplinare e dal momento della pronuncia definitiva del giudice per quei fatti che, costituendo reato, hanno dato luogo all'esercizio dell'azione penale. L'unico atto avente efficacia interruttiva della prescrizione è la notifica della delibera di contestazione degli addebiti mossi all'incolpato. (Nella specie è stata dichiarata estinta per prescrizione l'azione disciplinare promossa con l'apertura del procedimento disciplinare dopo cinque anni e due mesi circa dal fatto addebitato al professionista). (C.N.F. - 13 LUGLIO 1994, N. 70)