Procedimento disciplinare - Termine di prescrizione - Decorrenza
27/07/1992 1-Procedimento disciplinare - Termine di prescrizione - Decorrenza .2. Interesse privato in atti di ufficio - Sospensione - Condono. 1-Ai fini della prescrizione dell'azione disciplinare prevista dall'art. 51 della L.P. n. 1578 del 1939 si deve tenere distinto il caso in cui il procedimento disciplinare trae origine dal fatto punibile solo in tale sede, da quello in cui il procedimento trae origine da fatti costituenti anche reato per i quali sia stata esercitata azione penale. Nel primo caso il termine decorre dal giorno della consumazione del fatto; nel secondo dalla definizione del relativo processo penale. 2-Il professionista che si sia reso responsabile, anche in concorso con terzi, di interesse privato, in atti di ufficio, tiene un comportamento gravemente lesivo dei principi di dignità e decoro cui deve attenersi l'intera classe forense e merita la sanzione della sospensione dall'albo. Nella fattispecie la sanzione di sei mesi di sospensione dall'esercizio della professione è stata condonata in forza dell'articolo unico, lett. b, legge 20 maggio 1986, perchè i fatti risalivano a periodo anteriore al 31 dicembre 1979. (C.N.F. 27 LUGLIO 1992, N. 87 - Pres. LANDRISCINA - Rel. PANUCCIO - P.M. NICITA (concl. conf.) (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio ordine Catania, 14 novembre 1989).