Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Baldassarre), sentenza n. 51 del 24 marzo 2021
L’interruzione del termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli esercenti la professione forense è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti del giudizio disciplinare; nel procedimento amministrativo trova applicazione l’art. 2945, primo comma cod. civ., secondo cui per effetto e dal momento dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio Nazionale Forense opera invece il principio dell’effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma e 2943 cod. civ., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell’impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Baldassarre), sentenza n. 51 del 24 marzo 2021