Procedimento disciplinare: l’interruzione della prescrizione ha effetto istantaneo dinanzi al Consiglio territoriale, e permanente dinanzi al Consiglio nazionale forense
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Caia), sentenza n. 197 del 5 novembre 2021
L’interruzione del termine di prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati, decorrente dalla data di realizzazione dell’illecito (o dalla cessazione della sua permanenza), è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti in cui si articola il giudizio disciplinare: nel procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio territoriale la prescrizione è soggetta ad interruzione con effetti istantanei in conseguenza dell’atto di apertura del procedimento ed anche di tutti gli atti procedimentalí di natura propulsiva o probatoria o decisoria; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio nazionale forense opera, invece, il principio dell’effetto interruttivo permanente, di cui al combinato disposto degli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell’impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Caia), sentenza n. 197 del 5 novembre 2021