Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 128 del 25 giugno 2021
La prescrizione dell’azione disciplinare è interrotta dall’atto di apertura del procedimento, dalla formulazione del capo di incolpazione, dal decreto di citazione a giudizio per il dibattimento, dalla sospensione cautelare, e comunque da tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva (esempio: atti di impugnazione), o probatoria (esempio: interrogatorio dell’avvocato sottoposto al procedimento), o decisoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 128 del 25 giugno 2021