Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 202 del 22 novembre 2021
La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 202 del 22 novembre 2021