Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 202 del 22 novembre 2021
Qualora il procedimento disciplinare a carico dell’avvocato riguardi un fatto costituente reato per il quale sia stata esercitata l’azione penale, Il termine di prescrizione dell’azione disciplinare inizia a decorrere solo dal passaggio in giudicato della sentenza penale, prescindendosi dalla sospensione del procedimento disciplinare e restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto alla instaurazione del procedimento penale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 202 del 22 novembre 2021