Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Di Campli), sentenza n. 62 del 31 marzo 2021
Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa con la conseguenza che, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo jus superveniens, ove più favorevole all’incolpato. In particolare, punto di riferimento di applicazione del regime della prescrizione dell’azione disciplinare resta la commissione del fatto, se illecito istantaneo, ovvero la cessazione della permanenza, nel caso di illecito omissivo, continuato o permanente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Di Campli), sentenza n. 62 del 31 marzo 2021