La nuova prescrizione dell’azione disciplinare segue criteri di natura penalistica (e non più civilistici)
Nel nuovo ordinamento professionale forense (L. n. 247/2012), che sotto questo profilo segue criteri di natura penalistica, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto…. Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 32634 del 4 novembre 2022
Nel nuovo ordinamento professionale forense (L. n. 247/2012), che sotto questo profilo segue criteri di natura penalistica, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto (art. 56, co. 1) e in nessun caso, quindi al di là degli effetti della sospensione e dell’interruzione, il termine stesso può essere prolungato di oltre un quarto (art. 56, co. 3), cioè sette anni e mezzo dal fatto di rilevanza deontologica; ciò, a differenza della disciplina previgente (art. 51 RDL n. 1578/1933), la quale era invece ispirata a un criterio di natura civilistica, secondo cui la prescrizione, una volta interrotta, riprendeva a decorrere nuovamente per altri cinque anni.
Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 32634 del 4 novembre 2022