Vecchia e nuova disciplina della prescrizione: al fine di stabilire la norma applicabile, non rileva la data di contestazione dell’illecito ma la data di consumazione della violazione deontologica
Stante la fonte e la natura legale e non deontologica dell’istituto della prescrizione, il vecchio regime prescrizionale resta applicabile alle sole condotte antecedenti l’entrata in vigore della legge….. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Brienza), sentenza n. 32 del 29 aprile 2022
Stante la fonte e la natura legale e non deontologica dell’istituto della prescrizione, il vecchio regime prescrizionale resta applicabile alle sole condotte antecedenti l’entrata in vigore della legge n. 247 del 2012 (entrata in vigore il 2 febbraio 2013) seppur soggette a giudizio disciplinare in epoca successiva e per le medesime non potrà quindi essere fatto valere il computo prescrizionale più favorevole di cui all’art. 56 L. 47/2012 alla cui previsione non è possibile dare applicazione retroattiva, secondo i principi generali in tema di sanzioni amministrative.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Brienza), sentenza n. 32 del 29 aprile 2022