28/09/1993 Prescrizione decorrenza Il termine di prescrizione quinquiennale dell'azione disciplinare previsto dall'art. 51 del R.D.L. 1578/1933 decorre dal giorno dell'udienza di precisazione delle conclusioni davanti al G.I., nell'ipotesi in cui l'incolpazione faccia carico all'avvocato di avere omessa la costituzione in giudizio. (C.N.F. 28 Settembre 1993, n. 108 - Pres. RICCIARDI - Rel. DI BENEDETTO - P.M. MARTONE (concl. conf.) - Accoglie ricorso contro decisione Consiglio ordine Roma, 11 ottobre 1990).