Il Commissario d’esami da avvocato non può candidarsi alle elezioni forensi immediatamente successive
In tema di elezioni degli avvocati nei Consigli dell’ordine forense, l’art. 47, comma 6 della L. n. 247/2012 si interpreta nel senso che è sufficiente l’assunzione, dopo la nomina, della carica di…. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 23 del 22 marzo 2022
In tema di elezioni degli avvocati nei Consigli dell’ordine forense, l’art. 47, comma 6 della L. n. 247/2012 si interpreta nel senso che è sufficiente l’assunzione, dopo la nomina, della carica di componente della commissione d’esame per integrare la condizione preclusiva della partecipazione alla tornata elettorale che cronologicamente succeda ad essa, in aderenza al dato testuale della norma, confortato dalla lettura sistematica, in quanto la posizione che si assume con la carica, al di là dell’effettivo esercizio, pone l’avvocato in una condizione di disequilibrio rispetto alle esigenze di uguaglianza e parità delle condizioni di base per partecipare alla competizione elettorale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 23 del 22 marzo 2022