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Inammissibile la ricusazione dell’intero Collegio giudicante

L’istituto della ricusazione (finalizzato alla corretta attuazione del principio di imparzialità) opera esclusivamente nei confronti del Giudice inteso come persona fisica e non come Ufficio…. Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Stoppani), sentenza n. 19 del 22 marzo 2022

 

L’istituto della ricusazione (finalizzato alla corretta attuazione del principio di imparzialità) opera esclusivamente nei confronti del Giudice inteso come persona fisica e non come Ufficio Giudiziario, dovendosi, nel non probabile caso di sospetto d’imparzialità di tutti i componenti del collegio, allegare per ciascuno di essi le specifiche cause di ricusazione. Conseguentemente, è inammissibile la ricusazione rivolta impersonalmente e collettivamente nei confronti dell’intera Sezione disciplinare.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Stoppani), sentenza n. 19 del 22 marzo 2022