Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega: la (successiva) tassazione del titolo esecutivo
Non vìola l’art. 44 ncdf (“Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega”) l’avvocato che, dopo essersi accordato per l’estinzione del giudizio ex art. 309 cpc, presenzi invece all’udienza al fine di ottenere la condanna al pagamento dell’importo dell’imposta di registro successivamente determinata dal competente ufficio e vanamente richiesta alla controparte stessa, trattandosi di fatto sopravvenuto.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 luglio 2017, n. 88