Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale
E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense e non, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934 in combinato disposto con l’art. 33 co. 3 Reg. CNF n. 2/2014, presso la segreteria del Consiglio territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 marzo 2017, n. 7