Impugnazione al CNF: il requisito dell’autosufficienza
Chi intenda appellare la decisione disciplinare del Consiglio territoriale ha l’onere, a pena di inammissibilità del gravame, di a) indicare i passi della decisione non condivisi, se non trascrivendoli integralmente, almeno riassumendone in maniera chiara e sufficientemente specifica il contenuto; b) esporre i motivi specifici di dissenso, indicando gli errori, anche di diritto, e le omissioni in cui è incorso il giudice di primo grado; c) esporre, sulla scorta di essi, un ragionato progetto alternativo di decisione.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 settembre 2017, n. 136