Ricorso al CNF e difetto di jus postulandi
Il ricorso al CNF è ammissibile solo qualora sia sottoscritto personalmente dal ricorrente munito di “jus postulandi”, ovvero sia sottoscritto da difensore iscritto all’albo dei professionisti abilitati all’esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie, l’impugnazione al CNF era sottoscritta personalmente dal solo ricorrente e riguardava il mancato accoglimento della sua domanda di iscrizione nell’Elenco Speciale degli Avvocati addetti agli Uffici Legali. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 aprile 2017, n. 45