Ricorso al CNF e difetto di jus postulandi dell’abogado
E’ inammissibile, per difetto di jus postulandi, il ricorso al CNF proposto personalmente dal professionista che sia iscritto alla sezione speciale dell’Albo degli avvocati stabiliti (Nel caso di specie, l’impugnazione riguardava il silenzio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in ordine alla domanda di dispensa dalla prova attitudinale ed era stata sottoscritta personalmente dal solo abogado, in difetto di dichiarazione di intesa ex art. 8 D.Lgs. n. 96/2001. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 settembre 2017, n. 131