Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale
E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense e non, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934, presso la segreteria del Consiglio territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato (Nel caso di specie, l’impugnazione riguardava la delibera con cui il COA aveva respinto la domanda di iscrizione all’Albo degli Avvocati nella Sezione Speciale degli Avvocati Stabiliti).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2017, n. 92