Nel giudizio di impugnazione dinanzi al CNF opera il divieto di nova
Al giudizio dinanzi al Consiglio Nazionale Forense si applica l’art. 345 cpc, sicché è inammissibile l’istanza istruttoria che riguardi nuove prove precostituite o costituende, salvo che la parte dimostri di non averla potuta produrre o richiedere in precedenza per causa a lui non imputabile (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto l’escussione di testi non indicati nel procedimento celebrato dinanzi al Consiglio territoriale).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 150