Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF e solo per conoscenza al Consiglio locale
E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense e non, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934, presso la segreteria del Consiglio territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato (Nel caso di specie, il ricorso era stato trasmesso al CNF e inviato “per conoscenza” al Consiglio territoriale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile l’impugnazione).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2017, n. 101