Decisione disciplinare: l’omessa indicazione dell’autorità e del termine per l’impugnazione
L’omessa indicazione, nella decisione disciplinare adottata dal Consiglio territoriale, circa le modalità e la tempistica per la presentazione dell’impugnazione non è causa di nullità né giustifica, in caso di ritardo dell’impugnazione stessa, alcuna rimessione in termini, giacché la particolare qualifica professionale dell’incolpato esclude ogni incertezza in merito, non sussistendo pertanto un errore scusabile (Nel caso di specie, nella propria impugnazione il ricorrente aveva dato prova di aver ben compreso i fatti contestatigli nonche´ di aver individuato l’autorita` a cui proporre l’appello e il termine utile per proporre l’impugnazione stessa).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408