Avvovati - impugnazione della transazione Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 giugno 2018, n. 66
L’impugnazione della transazione per fatti non sopravvenuti alla stipula dell’accordo
Costituisce illecito disciplinare violativo dell’art. 44 cdf (già art. 32 codice previgente) il comportamento dell’avvocato che presti la sua assistenza professionale per la stipula di un atto di transazione in favore di una delle parti e successivamente assista la parte medesima nel giudizio di impugnazione della transazione per fatti già conosciuti prima della stipula e non sopravvenuti alla stessa.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 giugno 2018, n. 66