Inammissibile l’impugnazione del provvedimento di archiviazione (tantopiù da parte dell’esponente) - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 222
Inammissibile l’impugnazione del provvedimento di archiviazione (tantopiù da parte dell’esponente) - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 222
La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile, tantopiù ove riguardi il provvedimento di archiviazione (che non costituisce una “decisione” in senso stretto), giacché gli atti impugnabili avanti il C.N.F. sono previsti in modo tassativo. La violazione di tali consolidati princìpi da parte di un esponente che abbia la qualifica di avvocato può essere valutata quale indice di mancato rispetto dell’obbligo deontologico di competenza e formazione professionale (Nel caso di specie, un avvocato aveva impugnato al CNF il provvedimento con cui il COA aveva archiviato il suo esposto contro un Collega. In applicazione del principio di cui in massima, il ricorso è stato dichiarato inammissibile).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 222